Il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 19 novembre 2013, ha affermato che è illegittimo per violazione del principio di proporzionalità il licenziamento intimato per giusta causa a un lavoratore per aver pubblicato sulla propria pagina Facebook una critica alla clientela del proprio datore di lavoro, quando questa costituisca uno sfogo, pur volgare e inelegante, e risulti visibile soltanto a un numero ristretto di persone e per un breve lasso di tempo.
Opinioni espresse dal lavoratore su social network e licenziamento
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