La Cassazione, con sentenza 1262/2015, ha affermato che in presenza di un licenziamento economico giustificato con la soppressione dell’ufficio cui era addetto da pochi mesi il lavoratore, il giudice di merito è tenuto a verificare se il presupposto oggettivo posto alla base del recesso datoriale rispondeva a un’effettiva e genuina esigenza aziendale, o se costituiva una modalità organizzativa finalizzata solo a precostituire le ragioni del successivo provvedimento espulsivo.
Niente licenziamento se l’ufficio soppresso viene creato ad hoc
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